Cosa dice l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e a chi si
applica...
L'art. 18 - quando sia
accertato in tribunale che il licenziamento è ingiusto -
prevede che il lavoratore abbia il diritto di riavere il proprio posto
di lavoro, la copertura previdenziale dal licenziamento alla
reintegrazione, nonché un risarcimento pari alle
retribuzioni perse che non può comunque essere inferiore a 5
mensilità.
Il lavoratore inoltre, se non intende più tornare nel proprio
posto, può chiedere - in sostituzione della reintegrazione
-ulteriori 15 mensilità.
L'art.18 si applica non a
tutti i lavoratori subordinati ma solo a quelli che lavorano in
unità produttive che abbiano più di 15 dipendenti
o comunque per datori di lavoro che, avendo molte sedi con pochi
dipendenti in ciascuna di esse, occupino più di 60 dipendenti in
Italia.
Tutti coloro che invece lavorano per
imprese che occupano meno dipendenti oppure lavorano per partiti,
sindacati, scuole religiose ecc. (che ad oggi sono esclusi
dall'applicazione del 18) a fronte del licenziamento ingiusto e
arbitrario possono solo avere un'indennità economica veramente
irrisoria che va da 2 mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione
fino a 6.
Cosa cambia se vince il SI ...
La situazione attuale ...
Di seguito una piccola descrizione di come l'attuale governo sta
cambiando il mondo del lavoro.
Sebbene il referendum sull'articolo 18 non abbia sempre molto a che
fare con le nuove riforme un'eventuale vittoria sara' sicuramente un segnale forte per il governo su
quelle che sono le reali necessita' dei lavoratori e delle lavoratrici
Preambolo |
Con la legge n. 30/2003 (la cosiddetta
applicazione della riforma Biagi) approvata la settimana scorsa e che
entrera' in vigore a settembre non si riforma affatto il mercato del
lavoro: lo si rende un corpo a corpo medievale, una terra di nessuno
dove il diritto del più forte, l'azienda, diventa l'unica bussola
normativa.
Il mondo del lavoro viene ricondotto a forza alla sua natura di merce e quello che il vecchio Marx aveva descritto nell'ottocento, ridiventa la regola. Un balzo indietro che mortifica la dignità e vanifica la speranza di futuro. Non è più solo questione di precarizzazione dei rapporti di lavoro, quanto di una riduzione dell'uomo e della donna, a bestia da soma. Basta scorrere alcune delle misure più eclatanti previste dalla legge per rendersene conto. |
La nuova schiavitù, ovvero lo staff leasing |
In ottemperanza alle raccomandazioni della Commissione europea
viene smantellato il sistema del collocamento pubblico e viene affidata
ogni attività di intermediazione ai soggetti privati. |
|
Come
ti aggiro l'articolo 18
|
Viene poi modificato il regime
del trasferimento d'azienda, stabilendo che il requisito dell'autonomia
funzionale non deve più essere preesistente ma solo al momento
del trasferimento. Qualunque pezzo di un'azienda, sia o non sia autonomo, può essere ceduto all'esterno - insieme con i relativi dipendenti - senza possibilità di opporsi alla cessione: è sufficiente creare 5 minuti prima del trasferimento un gruppo di persone e dare loro una definizione organizzativa aziendale. Prima era necessario che il ramo d'azienda ci fosse e ci fosse realmente e fosse anche autonomo funzionalmente, molto prima della cessione: ora sarà facilissimo creare "rami d'azienda" da cedere, creandoli appositamente, un attimo prima della cessione. E' evidente che in questo caso, ai lavoratori "ceduti", se in numero inferiore a 16, non si applica l'articolo 18! |
| Troppo lavoro? Dividilo! | Si introduce l'affascinante "job
sharing" (è l'inglese che ritorna, attenzione). Non è un insulto, significa che il lavoro si può "condividere". Quello che prima facevi da solo ora lo fai in due: ovviamente a metà stipendio. Un part time più conveniente perché non spezza la continuità produttiva, salvo per la breve pausa in cui i due lavoratori si danno il cambio (sempre che non venga istituzionalizzata la staffetta). Prevista anche l'estensione delle forme flessibili ed elastiche ai contratti a part time a tempo determinato. |
| Si chiama Job on call, ma è schiavitù | Sempre con
la tecnica della definizione esotica viene poi inserita una forma
moderna di schiavitù: il lavoro a chiamata. Con questa nuova figura, si crea una nuova specie di lavoratore che resta a disposizione illimitatamente nell'eventualità che il datore di lavoro abbia bisogno di lui. Gli verrà pagato solo il lavoro effettivamente prestato, mentre potrà percepire una modesta indennità di disponibilità per il tempo in cui rimane a disposizione in attesa di essere chiamato! Un contratto ottimo per chi ama stare in casa, magari davanti al telefono in attesa che questo suoni. Sperando che non sia la Telecom che annuncia il taglio della linea. |
| Il lavoro come la CartaTim | Sempre in linea con i moderni
contratti da telefono cellulare, vengono introdotti i "buoni lavoro". Se hai bisogno della prestazione di una persona, ti rivolgi all'agenzia privata - ricordate? il collocamento è abolito - e compri un "buono" che incorpora una certa quantità di lavoro prepagato. Il lavoratore, ovviamente, è pagato - meno - dall'agenzia con la quale ha stipulato il suo contratto. Resta da capire se verrà prevista un'apposita fessura nel corpo della persona prescelta per inserirvi il buono... |
| Dal co. co. co. al progetto | I fatidici co. co. co. vengono
eliminati. Bene, direte voi. E infatti il governo la spaccia come la misura più innovativa (dimostrando una coda di paglia lunga un chilometro). In realtà i contratti di collaborazione coordinata e continuativa si trasformano nel più altisonante "contratto a progetto": ti assumo per collaborare a un progetto - un'espansione, un nuovo prodotto, una ricerca... - per un periodo certo, quindi continuativamente e, immaginiamo, coordinandosi con gli altri dipendenti. Et voilà, la riforma è fatta. Qualcuno starà già pensando che, comunque, basta dimostrare a un giudice che il proprio lavoro continua a essere mascherato da autonomo, mentre è invece è subordinato, per ottenere un risarcimento. Sbagliato. Viene infatti introdotta la "Certificazione" del rapporto di lavoro, introducendo speciali commissioni davanti alle quali il datore di lavoro può portare il lavoratore, prima di assumerlo, per fargli giurare, in una sede pubblica, che il rapporto che si va ad instaurare è proprio di lavoro autonomo e non subordinato. Il lavoratore naturalmente può rifiutarsi di andare a giurare ("certificare"), ma quanti lavori troverà in questo modo? |
| Pronto l'assalto all'art. 18 | Dietro l'angolo c'è
anche il disegno di legge delega 848-bis che contiene la sospensione
dell'efficacia dell'art. 18 per una serie di categorie, e l'arbitrato in
materia di lavoro (cioè non più i giudici dello Stato, ma
giudici privati, che devono decidere le cause di lavoro e quindi
valutare, tra le altre cose, i licenziamenti, applicando non più
la legge, ma l'equità). Un ulteriore limitazione al sacrosanto diritto sancito dallo Statuto, già abbondantemente eroso dalla miriade di esternalizzazioni operate in questi anni in direzione di piccole, o piccolissime, imprese ciascuna chiamata a contribuire solo in minima parte al processo produttivo. Ma ciascuna rigidamente sotto la soglia dei 16 dipendenti e quindi al riparo da "rischi" e da regole. |
| Quanti altri motivi dobbiamo addurre per sorreggere il Sì al referendum sull'articolo 18? | |